Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2014, le imprese interessate alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni dovranno versare l’imposta sostitutiva, non essendo possibile la rivalutazione meramente civilistica. L’incremento del valore del beni, iscritti nelle immobilizzazioni, e delle partecipazioni di controllo o collegamento, generato dalla rivalutazione, può essere rappresentato nel bilancio 2013 con tre modalità diverse, anche miscelabili tra loro: incremento del solo costo storico del bene; incremento proporzionale sia del costo storico, sia del fondo di ammortamento e decremento del solo fondo di ammortamento.