L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 18 febbraio, scioglie alcuni dubbi interpretativi riguardanti la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Nel documento si chiarisce che il credito IVA chiesto a rimborso dalle società prima del 2008 e prima dell’adesione alla speciale procedura, se rifiutato dall’ufficio con provvedimento di diniego successivo a tale data per mancanza dei presupposti, non può essere riportato nelle proprie liquidazioni periodiche e, conseguentemente, trasferito al gruppo.