Il MISE, con la risoluzione n. 8753/2014, risponde ad un quesito in merito alle modalità di invio e sottoscrizione della SCIA. Qualora un soggetto intenda conferire sia la delega all’invio della SCIA sia la delega alla sottoscrizione e alla compilazione della stessa, può essere apposta la sola firma digitale del delegato a condizione che nell’atto di delega sottoscritto dal delegante venga specificato il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina normativa di settore. Il tutto per rilevare responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace. Sul soggetto delegato ricade solo la responsabilità amministrativa.