Secondo il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 839 del 17 gennaio 2014 della Corte di Cassazione, il termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza tributaria, in assenza di notificazione a istanza di parte, decorre dalla pubblicazione della pronuncia anche quando quest’ultima sia viziata sotto il profilo della nullità. In particolare, viene chiarito che il vizio di nullità derivante dalla mancata emissione dell’ordine di munirsi del difensore tecnico si converte in motivo di gravame da far valere entro il termine decadenziale (un tempo annuale, oggi semestrale) fissato dalla legge.