La sentenza n. 4115 del 20 febbraio 2014 della Corte di Cassazione ha sancito che l’indennità suppletiva di clientela è deducibile dal reddito solo nell’esercizio in cui viene corrisposta. Secondo i giudici: “in tema di accertamento dei redditi, l’indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell'”an” sia nel “quantum”. Pertanto, non è accantonabile fiscalmente, e deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta.”