L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 11 marzo, fornisce alcune precisazioni in merito alle istruzioni operative dettate in materia di redditometro con la circolare 24/2013. Per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell’accertamento sintetico sia conforme alla disciplina in materia, l’Agenzia ha richiesto al Garante della privacy una verifica preliminare della procedura relativa al controllo finalizzato alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Il Garante, con parere del 21 novembre 2013, ha precisato che l’intervento del funzionario prima dell’adozione dell’atto di accertamento esclude di fatto la possibilità che questo sia fondato unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali, ed ha prescritto l’adozione di alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva. L’Agenzia, per limitare i rischi di errori ed evitare di selezionare posizioni che richiedono riscontri in ordine alla correttezza dei dati presso gli enti fornitori, sta effettuando una preliminare analisi delle informazioni presenti nelle banche dati. Analogamente gli uffici, prima di procedere all’invito del contribuente, dovranno effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati e provvedere alle eventuali opportune modifiche.