La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6388 del 19 marzo 2014, ha chiarito che il trasferimento della sede legale all’estero non determina l’estinzione dell’ente e la cancellazione degli obblighi e adempimenti pregressi verso il fisco. La decisione prende spunto dal rigetto del ricorso di un contribuente che aveva trasferito la sede legale della società all’estero cancellandosi dal registro delle imprese italiano.