La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7067 del 26 marzo 2014 ha decretato che il mancato trasferimento di residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro i diciotto mesi dall’acquisto, fa decadere il beneficio fiscale prima casa, anche se il fabbricato risulta in costruzione. A nulla vale in giustificazione il protrarsi dei lavori di completamento dell’immobile; il fatto non rappresenta un “evento dovuto a causa di forza maggiore caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità e sopravvenuto alla stipula dell’atto”, che costituirebbe unico motivo di non decadenza dall’agevolazione prima casa.