La Corte Costituzionale si è espressa circa la disciplina penale sugli omessi versamenti IVA. Nella sentenza n. 80 depositata l’8 aprile 2014, boccia l’articolo 10-ter del Dl n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori a 103.291,38 euro. Secondo i giudici: “La lesione del principio di eguaglianza è resa manifesta dal fatto che l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell’attitudine lesiva degli interessi del fisco, rispetto all’omesso versamento dell’IVA: e ciò, nella stessa considerazione del legislatore, come emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali (reclusione da uno a tre anni, per i primi due reati; da sei mesi a due anni, per il terzo)”. Un contribuente che, per evadere l’IVA, presenta una dichiarazione infedele o non la presenta affatto, commette un fatto più grave rispetto a quello che, dopo aver presentato la dichiarazione, omette di versare l’imposta da lui stesso autoliquidata.