L’abbassamento della soglia di movimento del denaro contante da 5.000 a 2.499 euro, per effetto della normativa antiriciclaggio, interessa anche i depositi cauzionali previsti nei contratti d’affitto. Nella maggior parte dei casi non potrà più essere fatto con i libretti al portatore; i vecchi libretti al portatore, quando la somma depositata supera i limiti detti, dovranno essere ridotti o chiusi entro il 30/09/2011. Qualora siano legati dal vincolo come clausola contrattuale, quest’ultima diventa illegittima e soggetta a modifica. Il libretto al portatore non evita che la proprietà del denaro si trasmetta al locatore con contemporanea insorgenza di un’obbligazione di restituzione, ma impone solo un vincolo all’utilizzabilità delle somme, da parte del locatore, e un mezzo di trasmissione costituito dalla consegna del libretto al termine della locazione. Detto vincolo di disponibilità della somma può essere sostituito dal deposito su un libretto nominativo. La restituzione del deposito, invece, può essere validamente fatta con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare.