RAVVEDIMENTO PER L’IMPOSTA DI REGISTRO

Aprile 28th, 2014 by Amministratore

Anche l’imposta di registro può essere sanata con il ravvedimento operoso, se nel frattempo non sia iniziata un’attività di controllo. Le violazioni sanabili sono l’omessa richiesta di registrazione dell’atto e l’omesso versamento dell’imposta. Con riferimento alla prima violazione, la regolarizzazione avviene in due fasi, dapprima effettuando il versamento dell’imposta, maggiorata degli interessi legali, e della sanzione ridotta, successivamente chiedendo la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. La sanzione base, pari al 120%-240%, se la richiesta di registrazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, viene ridotta ad 1/10 del minimo; superando il 90° giorno e fino ad un anno dalla scadenza del termine di presentazione dell’atto alla registrazione, viene ridotta ad 1/8 del minimo. L’omesso versamento dell’imposta viene sanato con il versamento di tributo, interessi e sanzione ridotta. La sanzione ridotta, per effetto della regolarizzazione, se avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine, è pari a 1/10 della sanzione del 30%; se avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, a 1/8 della sanzione del 30%, cioè pari al 3,75% del tributo.