La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8359 del 14 aprile 2014, ribadisce il principio della rilevanza del dolo nel rifiuto di esibizione di registri e scritture contabili. La documentazione intenzionalmente occultata da un imprenditore durante la verifica fiscale non è utilizzabile a suo favore in sede amministrativa o contenziosa. Un simile comportamento legittima l’atto impositivo.