L’articolo 1 del decreto 66/2014 pubblicato in GU il 24 aprile 2014, con riferimento al solo anno 2014, inserisce all’articolo 13 del TUIR (Dpr 917/86), dopo il comma 1 il seguente comma: “1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.” Il credito di imposta è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e si azzera qualora il reddito complessivo sia uguale o superiore 26.000 euro.