Per le spese di rappresentanza è previsto un trattamento differenziato a seconda che queste siano o meno di valore unitario superiore a 50 euro. Le spese di valore pari o inferiore a 50 euro sono deducibili per il loro intero ammontare nell’esercizio di sostenimento del costo. Per i valori superiori il costo è deducibile nei limiti del plafond di previsto dall’art. 1, co. 2, D.M. 19 novembre 2008. Relativamente all’IVA è prevista l’indeducibilità dell’imposta, fatta eccezione per le spese di costo unitario non superiore a 25,82 euro, per le quali è ammessa la detrazione. Per le spese di pubblicità la regola cambia: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.