RISCOSSIONE: PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO IN DIFETTO DI IMPUGNAZIONE E’ PRECLUSO IL DIRITTO DI RIMBORSO

Maggio 6th, 2014 by Amministratore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9100 del 22 aprile 2014, ha sancito il principio secondo il quale, nei casi in cui l’atto impositivo è costituito dal ruolo, come a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo. Non trattandosi di un’ipotesi di versamento diretto, ma di adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell’intimazione di pagamento rivolta al contribuente dall’Amministrazione finanziaria, in difetto di impugnazione della cartella, risulta precluso il rimborso previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.