I Giudici di Cassazione, nella sentenza 1254/2014, chiariscono la portata dell’articolo 5, comma 4, del Dm 266/2003, nella parte in cui stabilisce che, quando la cancellazione sia stata “conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la Onlus decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. Secondo la Corte, da una lettura sistematica della norma e dal tenore retroattivo della previsione normativa ivi contenuta, che fissa il “dies a quo” per la decadenza dai benefici fiscali riconosciuti alla Onlus nel momento della perdita dei requisisti sostanziali, è legittimo il diniego del diritto all’agevolazione (nella specie, esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 8, comma 1, legge n. 266/1991 a favore delle organizzazioni di volontariato) a seguito dell’accertamento da parte della Ctr dell’insussistenza ab origine dei requisiti di Onlus, indipendentemente dal fatto che la cancellazione dall’Anagrafe sia intervenuta successivamente. Ciò, in quanto la perdita dei benefici determina la decadenza da tutte le agevolazioni fruite anche anteriormente alla data di cancellazione, con decorrenza dalla perdita dei requisiti.