Il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 72134 del 9 aprile 2014 ha risposto a un quesito posto da un Comune in merito alla possibilità o meno di formulare con SCIA la comunicazione di cessazione dell’attività commerciale. E’ stato detto che il soggetto che intenda cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva e ai fini della tempistica è necessario rispettare il termine previsto per l’inoltro delle comunicazioni al registro delle Imprese e al repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio (30 gg dalla data in cui avviene). Le società di persone, pur essendovi l’obbligo di procedere a cancellazione, non hanno un termine preciso per l’adempimento.