La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10043 dell’8 maggio 2014, ha sottolineato l’imponibilità di tutti i movimenti sospetti sui conti delle persone collegate ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Per i giudici si applica la presunzione “reddituale” anche ai titolari di lavoro autonomo e professionisti. Il fisco non deve dimostrare che quei movimenti rilevati sui conti correnti delle persone collegate siano ricavi non dichiarati, ma sarà il contribuente a dover dimostrarne l’estraneità dal proprio reddito (inversione dell’onere della prova).