Nella circolare AE n. 11/E del 21 maggio 2014 sono esposti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti argomenti popolari, come gli oneri deducibili e detraibili; tra questi, le ristrutturazioni edilizie. La detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia compete a chi ha sostenuto la spesa. Se le fatture e il bonifico sono intestati solo a un soggetto proprietario ma la spesa è stata sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche all’altro, a condizione che nel documento di spesa siano specificate le singole percentuali di spesa. La stessa procedura vale anche per il familiare convivente del possessore che ha sostenuto l’onere. L’annotazione deve essere apposta fin dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata nel corso degli anni successivi. Sono detraibili anche le spese sostenute dal contribuente per interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli edifici in caso di pagamento effettuato tramite finanziamento. In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico completo dei dati previsti dalla nromativa. L’acquisto del box auto è agevolabile solo se pertinenziale, deve avvenire necessariamente da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’immobile “principale”. Nel rispetto di questo presupposto, la detrazione spetta al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando tale circostanza sulla fattura.