Nella circolare 11/E l’Agenzia delle Entrate affronta alcune questioni riguardanti la riqualificazione energetica. A domanda: “sono detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività”, risponde: “la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti”.