Nella circolare n. 12 del 29 maggio 2014, i Consulenti del lavoro concordano con quanto precisato dal Consiglio nazionale Forense nella circolare n. 10-C-2014 del 20 maggio 2014. Nella circolare si precisa che la normativa non obbliga di fatto i professionisti all’installazione del Pos, ma consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture di ammontare superiore all’importo di 30 euro. Qualora il cliente dovesse richiedere di pagare utilizzando la carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto si determinerebbe unicamente la fattispecie di “mora del creditore”, non prevedendo sanzioni a carico del professionista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito. La mancata installazione del dispositivo non è un inadempimento sanzionabile, né fa perdere il credito. Le conclusioni della circolare sono che nessun obbligo di installazione è posto a carico dei professionisti.