SENTENZA CASSAZIONE: ANCORA SULL’IRAP DEL PROFESSIONISTA

Giugno 5th, 2014 by Amministratore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014 esclude il medico dal pagamento dell’Irap. Il caso riguardava un medico generico convenzionato con il SSN a cui era stato richiesto il versamento dell’imposta. In sede di ricorso la CTP accoglieva le ragioni del professionista, ma in secondo grado la Commissione Tributaria Regionale ribalta il verdetto ritenendo che l’attività del professionista era caratterizzata da “un’organizzazione di beni strumentali di rilevanti dimensioni che influiva positivamente sul valore dei servizi professionali e sull’entità dei ricavi annuali”. Ebbene, non si può ritenere che sussista un’organizzazione professionale di non irrilevanti dimensioni solo in virtù di ricavi alti per attività professionali, quote di ammortamento, spese relative agli immobili, consumi e compensi a terzi. Per la Corte di Cassazione  “presupposto per l’applicazione dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; l’ammontare del reddito, invece, è irrilevante ai fini di ritenere o meno l’esistenza di una autonoma organizzazione.