Per i cittadini abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 niente imposte di registro e ipocatastali se si acquista un immobile sostitutivo dell’abitazione principale distrutta dal sisma. E’ la sintesi, del contenuto della risoluzione n. 61/E – Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014. I chiarimenti si sono resi necessari in seguito ad alcuni dubbi interpretativi legati al contenuto della norma prevista dall’art. 10, comma 4, Dl n. 23/2011, che sembrava annullare le misure agevolative disposte, dall’articolo 3 del Dl n. 39/2009, per favorire la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo. In particolare, il comma 1 prevede “… la concessione di contributi a fondo perduto …. e … di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, …distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati o per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta” e “l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti … inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi …”.