L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E del 24 giugno 2014, fornisce alcune precisazioni sulla fattura elettronica. La fattura elettronica è un documento emesso e accettato in formato digitale. Il percorso “ufficiale” deve essere tutto informatico, non è sufficiente, cioè, che l’emittente trasmetta o metta a disposizione del destinatario la forma smaterializzata, ma è anche necessario che questa risulti gradita a chi la riceve. Non è elettronica la fattura creata con il software di contabilità o di elaborazione testi arrivata però cartacea a destinazione, mentre lo è quella compilata sul blocchetto in un primo momento e poi spedita e ricevuta tramite canali elettronici, ad esempio, via e-mail. Il sigillo sulla validità dell’operazione è il comportamento concludente del cessionario o committente. Se quest’ultimo vuole continuare ad utilizzare il metodo cartaceo, ciò non influenza l’obbligo dell’emittente di procedere comunque con la conservazione elettronica, sempreché vengano rispettati i requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità dal momento della creazione fino al termine del periodo di conservazione. In sostanza, quando l’emittente trasmette o mette a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se questi non accetta tale processo, la fattura rimane elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.