LE NUOVE REGOLE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

Giugno 30th, 2014 by Amministratore

Il decreto 17 giugno 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Sono contenute nuove linee guida da seguire per la conservazione e riproduzione dei documenti informatici ai fini degli obblighi fiscali. Il Dm era stato previsto dall’articolo 21, comma 5, del Dl n. 82/2004, ovvero dal Codice dell’amministrazione digitale, che detta, in pratica, le regole tecniche per il superamento del cartaceo e la completa conversione alla smaterializzazione di atti, certificati e scritture. Il provvedimento, in vigore dal 27 giugno, abroga il Dm 23 gennaio 2004. Le vecchie modalità rimangono valide per la documentazione già archiviata che, comunque, può essere sempre dematerializzata. Il Mef precisa che le scritture contabili e i documenti tributari, non possono sviare dalle ordinarie norme che definiscono la loro corretta tenuta. Devono contenere le informazioni prescritte e devono essere rintracciabili per nome, codice fiscale, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina che li riguarda. Il documento o il lotto è considerato archiviato dal momento in cui è stata apposta una data “opponibile ai terzi”, cioè in alcun modo contestabile. Il processo di conservazione deve essere concluso entro tre mesi dallo scadere del tempo utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.