La Corte di cassazione con la sentenza 13177 dell’11 giugno 2014 ha affermato che non è salvo lo sconto “prima casa” se l’inquilino lascia l’immobile oltre i termini a disposizione dell’acquirente per trasferire la residenza nel comune dell’abitazione. Esattamente: la circostanza che al momento della stipula del contratto di compravendita di un immobile già locato fosse stato intimato lo sfratto per finita locazione per un termine posteriore a quello previsto dalla legge fiscale per il trasferimento della residenza (diciotto mesi) esclude la sussistenza di una causa di “forza maggiore”, impeditiva della decadenza dal beneficio “prima casa”.