SENTENZA CASSAZIONE: LO SFRATTO CHE RITARDA LA RESIDENZA NON E’ “CAUSA DI FORZA MAGGIORE”

Luglio 1st, 2014 by Amministratore

La Corte di cassazione con la sentenza 13177 dell’11 giugno 2014 ha affermato che non è salvo lo sconto “prima casa” se l’inquilino lascia l’immobile oltre i termini a disposizione dell’acquirente per trasferire la residenza nel comune dell’abitazione. Esattamente: la circostanza che al momento della stipula del contratto di compravendita di un immobile già locato fosse stato intimato lo sfratto per finita locazione per un termine posteriore a quello previsto dalla legge fiscale per il trasferimento della residenza (diciotto mesi) esclude la sussistenza di una causa di “forza maggiore”, impeditiva della decadenza dal beneficio “prima casa”.