Contro un ricorso di un contribuente, che si era visto revocare le agevolazioni in materia di imposta di registro per l’acquisto della prima casa, accolto da CTP e CTR, l’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Cassazione la quale, con sentenza n. 14413 del 25 giugno 2014 sancisce che “la manifestazione di intento di trasferire la residenza al rogito รจ insufficiente a ottenere l’agevolazione fiscale sulla prima casa se alla dichiarazione non segue la richiesta al Comune entro diciotto mesi dall’acquisto”. In tema di agevolazioni tributarie, “i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici”.