La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14401 del 25 giugno 2014, ha stabilito che in caso di tardiva fatturazione degli anticipi percepiti dai clienti dell’impresa debba essere applicato l’istituto del “cumulo giuridico” in quanto la violazione commessa dal contribuente non altera l’imponibile. L’istituto del “cumulo giuridico” vuole l’applicazione della pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo. Detta pena non può essere maggiore di quella che sarebbe stata comminata dal giudice utilizzando il metodo del cumulo materiale, previsto nei casi di concorso materiale di reati. Il ritardo della fatturazione degli acconti ricevuti dai clienti, che “comporta la violazione di un obbligo direttamente e strettamente strumentale alla determinazione ed alla riscossione dell’imposta”, è potenzialmente idoneo ad ostacolare il controllo, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento; non costituisce una “mera violazione formale”, anche nel caso in cui non abbia comportato sottrazione di imponibile.