Con sentenza depositata il 7 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni sul termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento riguarda tutti gli ambiti di novità del nuovo articolo 6 della legge n. 604/1966. Sono interessati il termine stragiudiziale di 60 giorni e il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, ovvero per la richiesta del tentativo di conciliazione e arbitrato.