La prescrizione per l’occultamento dei documenti scatta solo dalla verifica e non dagli anni d’imposta per i quali risulta omessa la presentazione della dichiarazione, è quanto asserisce la sentenza n.30552/2011 della Corte di Cassazione – sezione III penale. Si parla di un reato la cui condotta penale dura fino al momento della verifica fiscale. Viene controbattuto il giudizio del Tribunale in merito ad una controversia in cui veniva contestata l’occultazione di documenti contabili. Per il Tribunale, il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal 31/12 di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione delle dichiarazioni per i vari anni d’imposta soggetti ad accertamento. Per la Cassazione, invece, in presenza di questo reato “la condotta penale dura fino al momento dell’accertamento fiscale”, che costituisce il termine di decorrenza della prescrizione.