SENTENZA CASSAZIONE: L’INVENTARIO “DISOMOGENEO” GENERA LA PRESUNZIONE SEMPLICE

Agosto 1st, 2014 by Amministratore

La Corte di Cassazione, con la pronuncia 16477 dello scorso 18 luglio, ha sottolineato che la valutazione delle rimanenze effettuata in maniera complessiva e non analitica, come prescritto dall’articolo 15, comma 2 del Dpr 600/1973 (inventario con indicazione dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, specificando il valore attribuito a ciascun gruppo), legittima l’accertamento induttivo ai sensi del successivo articolo 39, comma 2, lettera d). Nel caso l’Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni “supersemplici”, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. E’, altresì, precisato che la mancata indicazione del criterio adottato per la valutazione delle rimanenze impedisce all’ufficio un controllo puntuale della produzione, rendendo di fatto inattendibile l’inventario.