La Corte di Cassazione, con la pronuncia 16477 dello scorso 18 luglio, ha sottolineato che la valutazione delle rimanenze effettuata in maniera complessiva e non analitica, come prescritto dall’articolo 15, comma 2 del Dpr 600/1973 (inventario con indicazione dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, specificando il valore attribuito a ciascun gruppo), legittima l’accertamento induttivo ai sensi del successivo articolo 39, comma 2, lettera d). Nel caso l’Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni “supersemplici”, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. E’, altresì, precisato che la mancata indicazione del criterio adottato per la valutazione delle rimanenze impedisce all’ufficio un controllo puntuale della produzione, rendendo di fatto inattendibile l’inventario.