L’ordinanza n. 17153/2014 della Corte di Cassazione attesta che il contribuente decade dalla possibilità del condono di cui all’articolo 12 della legge 289/2002, riguardante una lite fiscale pendente, anche se è stato il suo commercialista di fiducia a non versare la seconda rata nel termine di legge. Nessun rilievo assumono, ai fini della sanatoria fiscale, i comportamenti colposi o dolosi di terzi. Ciò a prescindere dalla buona fede del contribuente.