E’ stato chiarito che gli impianti fotovoltaici superiori ad una potenza di 20 Kw possono essere considerati beni di natura immobile in quanto si configura l’unione o l’incorporazione, ancorché transitoria, del bene al suolo. In particolare, per quanto concerne i profili tributari, lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n.35-2011/T e n.221/2011/C del Luglio 2011 chiarisce che, in considerazione della c.d. “funzione di pubblica utilità ” (cfr. CTP Bologna n.11/2009), gli impianti fotovoltaici non pagano l’ICI in quanto possono rientrare nella categoria catastale “E/3”. Infatti, ai sensi dell’art. n.07, D.Lgs. n.504/1992, la categoria “E/3” gode dell’esenzione dall’ICI.