Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, con la circolare 3672/C dello scorso 29 agosto, alcuni chiarimenti in merito ai diversi adempimenti che coinvolgono le start-up nell’ambito delle comunicazioni cui sono tenute presso il Registro delle Imprese. La sintesi: i commi 12 e 13 dell’art. 25 (Dl n. 179/2012, convertito con la Legge 221/2012) individuano le informazioni che le start-up innovative e gli incubatori certificati devono fornire in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro; il comma 14 dispone che dette informazioni siano aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10; il comma 15 dispone che entro 30 gg dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 2 e 3 e al comma 5, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. Le scadenze per l’effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.