Con la sentenza n. 20826/14 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che ottiene un contratto di collaborazione coordinata e continuativa rinuncia all’indennità di mobilità perché viene meno il bisogno legato alla disoccupazione involontaria. Secondo il dettato dell’art. 7 legge n. 223/1991, comma 5, l’indennità di mobilità è un contributo volto a far fronte alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio; secondo i principi dell’ordinamento previdenziale, non è consentito cumulare la contribuzione effettiva (legata all’attività di lavoro parasubordinato del lavoratore), con quella figurativa (da accreditare per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità).