La Corte di Cassazione – sentenza n. 21770 del 15 ottobre 2014 – si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20 del DPR n. 131/86. Il fatto ha visto coinvolti due contribuenti che avevano costituito una snc operante nel campo della ristorazione conferendo, fra l’altro, le quote di proprietà di un fabbricato da essi posseduto. Pochi giorni dopo le quote di partecipazione nella neo costituita società venivano cedute ad un’altra società di persone; la società citata, poi, cedeva a terzi tutti gli immobili di proprietà. Secondo la Cassazione l’articolo del decreto si interpreta nel senso che la “prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare nella ricostruzione del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, quindi il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti ed ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che è formalmente enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti”. Pertanto, è pienamente legittimo il recupero dell’imposta di registro.