L’INPS (messaggio n.7978) ha fornito informazioni in merito alle modalità operative per godere dello sgravio contributivo a favore della contrattazione di II livello. Riguardo la misura dello sgravio, gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Ove le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.