La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22002 del 17 ottobre 2014, ha rielaborato la casistica delle cause di forza maggiore che possono essere invocate dai contribuenti per evitare la decadenza dal beneficio agevolativo previsto per chi acquista un immobile con l’impegno di adibirlo ad abitazione principale. Il caso: recupero di maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria relative all’atto di acquisto di un immobile, non avendo trasferito la residenza nel termine di legge. I contribuenti adducevano il caso fortuito basato su: precarie condizioni di salute del marito e lavori di consolidamento dell’edificio limitrofo a quello da loro acquistato. La Corte: premettendo che la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenti “un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco”, trattandosi di una situazione “inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato”. In sintesi si esclude la possibilità di riconoscere avverato il caso fortuito o la forza maggiore in mancanza di prove sul verificarsi di cause estranee alla sfera soggettiva del contribuente che abbiano impedito l’adempimento dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.