Una sentenza della CTP di Bergamo (n. 323/10/14) entra nel merito delle sanzioni richieste in caso di omessa presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali. Nel caso non sono dovute sanzioni, in quanto si รจ nella fattispecie di violazione formale, e, come tale, non passibile di sanzione.