Secondo la Corte di Cassazione – sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014 – non spetta l’infortunio in itinere se il malcapitato può usare un mezzo pubblico per recarsi al lavoro. Nello specifico, è stato accolto il ricorso dell’Inail contro un lavoratore che, coinvolto in un incidente stradale durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro, chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità. La poca distanza del luogo di lavoro dall’abitazione del soggetto coinvolto (non superiore al chilometro) era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Secondo la Corte “in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa”.