In tema di rimborsi IVA, l’art. 38bis del DPR n. 633/1972 modificato dall’art. 13 del Dl sulle semplificazioni fiscali, ha innalzato a 15.000 euro il limite per richiedere i rimborsi IVA senza la presentazione di garanzie. Al di sopra di detta soglia il contribuente potrà scegliere se prestare la garanzia o richiedere il visto di conformità. Sono comunque tenuti alla presentazione della garanzia i “contribuenti a rischio”, cioè: chi esercita attività d’impresa esercitata da meno di due anni; i soggetti che hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica relativi all’IVA dovuta o all’eccedenza detraibile; chi richiede il credito IVA derivante da cessazione attività.