La Corte di Cassazione – sentenza n. 23532 del 5 novembre 2014 – in tema di “motivazione degli avvisi di accertamento”, ha chiarito la legittimità del comportamento dell’Agenzia delle Entrate che si limita a richiamare gli elementi risultanti dai verbali della Guardia di finanza precedentemente notificati al contribuente. In tali casi è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un’autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l’Ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, realizzando così un’economia di scrittura che, in una visione sostanzialistica del rapporto Fisco-contribuente, non pregiudica il diritto al contraddittorio di quest’ultimo, trattandosi di elementi allo stesso già noti.