I sistemi di geolocalizzazione installati sugli smartphone forniti ai dipendenti rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ma, poiché il trattamento dei dati effettuato presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità dei lavoratori, necessitano particolari accorgimenti e misure di sicurezza prescritte dal Garante per la Privacy. In sintesi: le società devono adottare specifiche misure idonee a garantire che le informazioni presenti sul dispositivo mobile, visibili o utilizzabili dall’applicazione installata; il sistema sia configurato in modo tale che sullo schermo del dispositivo sia presente un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva; sia consentito l’eventuale trattamento dei dati in tempo reale solo in presenza di specifiche esigenze; sia consentito l’accesso ai dati trattati, ai soli incaricati della società; la società raccomandi ai propri dipendenti di effettuare periodicamente la pulizia dei dati memorizzati; la società notifichi al Garante il trattamento dei dati relativi alla localizzazione.