Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – con circolare n. 28 del 14/11/2014 annulla e sostituisce la precedente circolare 26 del 07/11/2014 in cui riportava indicazioni operative sulle procedure di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 5, commi 5 e 8 del Dl n. 148/1993, convertito con la Legge 236/1993 e successive integrazioni e modificazioni. Nel documento si confermano le tipologie di soggetti beneficiari e si apportano modifiche sulle imprese alberghiere e termali. Ai fini dell’erogazione del contributo di solidarietà occorre che il datore di lavoro verifichi la percentuale media complessiva di riduzione dell’orario di lavoro; la stessa non deve superare il 60% pro capite su base annua.