Rivista l’esenzione Imu per i terreni agricoli. Con il decreto interministeriale del 28 novembre mantengono l’agevolazione solo i terreni appartenenti a Comuni situati a un’altitudine pari o superiore a 601 metri. Più in basso, l’esenzione dipende dal titolare (terreni agricoli posseduti, o anche tenuti in comodato oppure in affitto, da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Questi “appezzamenti” godono dell’esenzione, anche se ricadenti nel territorio di Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 e 600 metri). Non scontano l’Imu pure i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, a prescindere dal fatto che ricadano o meno in zone montane o collinari.