La risoluzione AE n. 108/E del 3 dicembre 2014 chiarisce l’irrilevanza, ai fini della detrazione fiscale, che l’erogazione liberale in denaro ai partiti politici sia effettuata sul conto corrente dell’articolazione periferica: il requisito essenziale è l’iscrizione dello stesso partito nella prima sezione del “registro nazionale”, istituito dalla norma che, attualmente, disciplina le condizioni per fruire dello sconto fiscale.