L’Ace (aiuto alla crescita economica), introdotto dall’Art. n.01 del D.L. n.201/2011 cd. sarà utilizzabile già nel Mod. Unico 2012 per il periodo d’imposta in corso fino al prossimo 31/12/2011. Il bonus riguarda sia gli apporti dei soci sia la rinuncia alla distribuzione degli utili e opera come deduzione dal reddito d’impresa. E’ applicabile alle società (di capitali o di persone), agli enti commerciali (esclusi i soggetti alla lettera c) del c. 1 dell’Art. n.73 del Tuir), alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato e alle imprese individuali. Si ispira vagamente alla filosofia della Dit, ma prevede che l’importo corrispondente al rendimento figurativo degli apporti di capitale sia escluso dalla base imponibile. L’Ace si basa su uno schema di tipo incrementale che guarda all’aumento del patrimonio netto considerato rilevante e non al suo stock; evitando così di agevolare ex post gli attuali soci. Il beneficio opera attraverso una riduzione del reddito tassabile in misura pari al rendimento del nuovo capitale investito; il coefficiente è fissato, per il primo triennio di applicazione, nella misura del 3%. La base ACE netta non potrà superare il patrimonio netto iscritto in bilancio, senza considerare la riserva di acquisto azioni proprie.