Il Dl n. 175/2014 (articolo 13) rivede un 38-bis completamente rinnovato. Si tratta dell’articolo del Dpr 633/1972 dedicato ai rimborsi Iva la cui procedura di erogazione, grazie all’attuale versione, entrata in vigore dallo scorso 13 dicembre, diventa più spedita e semplificata. Le modifiche cancellano l’obbligo generalizzato della garanzia per l’ottenimento dei rimborsi annuali e trimestrali e, ricorrendo ad altri istituti, semplificano gli adempimenti per la loro richiesta. Tra le novità: sale da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza garanzia e senza altri adempimenti; le somme superiori a 15.000 euro sono rimborsabili senza garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale con di visto di conformità o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; la garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio; la decorrenza dei tre mesi per la restituzione delle somme è stata anticipata al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione (chiarimenti nella circolare 32/E del 30 dicembre 2014).