La crisi non giustifica gli omessi versamenti tributari. E’ inutile sostenere di avere privilegiato il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, nel convincimento che le ritenute omesse fossero di importo inferiore alla soglia di punibilità. La Corte di Cassazione (sentenza n. 52038/2014) ha stabilito che l’imprenditore è punibile per il reato di cui all’articolo 10-bis del Dl n. 74/2000, se non ha accantonato le somme necessarie a far fronte all’obbligazione tributaria nei termini di legge. La mera giustificazione di una crisi di liquidità non integra la causa di non punibilità della forza maggiore.