La legge di Stabilità ha disposto che per ottenere il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non è più necessario presentare istanza, viene concesso in automatico. Per quanto riguarda i periodi agevolabili, viene concesso per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta va indicato nel modello UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. L’ottenimento del credito d’imposta è subordinato alla certificazione di un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale o di una società di revisione legale dei conti. In caso di indebita fruizione del credito l’Agenzia provvederà al recupero con maggiorazione di sanzioni ed interessi.